Art. 14.
(Norma di copertura finanziaria).

      1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
      2. All'articolo 13 (L) del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

 

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in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

              «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;

          b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

 

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          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

              «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

      3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

          «Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

      4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 44.317.073 per l'anno 2008, in euro 96.158.069 a decorrere dall'anno 2009 si provvede, quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 41.617.073 per l'anno 2008 e ad euro 96.458.069 a decorrere dall'anno 2009, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo

 

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7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.